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La disciplina di scambio sul posto si applica agli impianti fotovoltaici fino a 200 kWp; per potenze maggiori è pertanto necessario ricorrere alla cessione (vendita) dell’energia elettrica prodotta dall’impianto. È infatti stabilita una convenzione tra produttore (il proprietario dell’impianto) e Gestore di rete che obbliga quest’ultimo a ritirare l’energia prodotta immessa in rete al netto di quella auto-consumata in sito.
Il prezzo di ritiro nel 2009 è pari a 0,098 €/kWh per i primi 500.000 kWh/anno prodotti.
Quindi:
| Se in un determinato momento il consumo delle utenze è tale da utilizzare tutta l’energia che l’impianto fotovoltaico sta producendo, non si applica il ritiro a prezzo amministrato poiché non ci sono eccedenze immesse in rete e viene meno il costo di acquisto dell’energia elettrica auto-consumata (quindi quando la produzione dell’impianto è in ogni istante inferiore alla domanda di energia è come se si applicasse la disciplina di scambio sul posto).
| | | |  | Se in un determinato momento l’impianto produce più di quanto le utenze richiedano, la parte di energia che eccede la richiesta viene immessa in rete e ritirata dal Gestore al prezzo di 0,098 €/kWh; anche in questo caso viene meno il costo di acquisto dell’energia elettrica auto-consumata. |
Il ritiro dedicato è il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell’energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l’impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla Deliberazione AEEG n. 280/07.
Il vantaggio per il produttore è rappresentato da una notevole semplificazione dell’iter per la cessione dell’energia elettrica. In tale caso, infatti, il GSE è l’unico soggetto al quale il produttore dovrà rivolgersi per stipulare la convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica sostituendo ogni altro adempimento contrattuale relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica e all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto. Il produttore non avrà rapporti con Terna e con il distributore per ciò che riguarda accesso e gestione amministrativa e commerciale del ritiro. Tuttavia la convenzione con il GSE non sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione e alla conclusione del regolamento di esercizio dell’impianto né la regolazione relativa a eventuali prelievi di energia elettrica effettuati dal produttore.
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