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VENDITA DELL'ENERGIA

La disciplina di scambio sul posto si applica agli impianti fotovoltaici fino a 200 kWp; per potenze maggiori è pertanto necessario ricorrere alla cessione (vendita) dell’energia elettrica prodotta dall’impianto.
È infatti stabilita una convenzione tra produttore (il proprietario dell’impianto) e Gestore di rete che obbliga quest’ultimo a ritirare l’energia prodotta immessa in rete al netto di quella auto-consumata in sito.

Il prezzo di ritiro nel 2009 è pari a 0,098 €/kWh per i primi 500.000 kWh/anno prodotti.

Quindi:


Se in un determinato momento il consumo delle utenze è tale da utilizzare tutta l’energia che l’impianto fotovoltaico sta producendo, non si applica il ritiro a prezzo amministrato poiché non ci sono eccedenze immesse in rete e viene meno il costo di acquisto dell’energia elettrica auto-consumata (quindi quando la produzione dell’impianto è in ogni istante inferiore alla domanda di energia è come se si applicasse la disciplina di scambio sul posto).
  
Se in un determinato momento l’impianto produce più di quanto le utenze richiedano, la parte di energia che eccede la richiesta viene immessa in rete e ritirata dal Gestore al prezzo di 0,098 €/kWh; anche in questo caso viene meno il costo di acquisto dell’energia elettrica auto-consumata.

Il ritiro dedicato è il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell’energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l’impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla Deliberazione AEEG n. 280/07.

Il vantaggio per il produttore è rappresentato da una notevole semplificazione dell’iter per la cessione dell’energia elettrica. In tale caso, infatti, il GSE è l’unico soggetto al quale il produttore dovrà rivolgersi per stipulare la convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica sostituendo ogni altro adempimento contrattuale relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica e all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto.
Il produttore non avrà rapporti con Terna e con il distributore per ciò che riguarda accesso e gestione amministrativa e commerciale del ritiro. Tuttavia la convenzione con il GSE non sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione e alla conclusione del regolamento di esercizio dell’impianto né la regolazione relativa a eventuali prelievi di energia elettrica effettuati dal produttore.

 
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