Percorso di navigazione: Home GUIDA AL FOTOVOLTAICO Funzionamento di un impianto

FUNZIONAMENTO DI UN IMPIANTO

Regime di interscambio con la rete elettrica

Il funzionamento di un impianto fotovoltaico può essere descritto facendo riferimento a due momenti principali:
  

Durante il giorno: l’impianto fotovoltaico produce energia
 Nelle ore di luce le utenze elettriche consumano direttamente l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.
Nel caso l’energia prodotta sia superiore all’energia consumata, le eccedenze vengono immesse in rete.
Se l’utenza richiede più energia di quanto l’impianto possa produrne (ad esempio nelle ore iniziali e finali della giornata) sarà la rete elettrica a garantire l’approvvigionamento della quota di energia richiesta non soddisfatta dall’impianto fotovoltaico.
  

Durante la notte: l’impianto fotovoltaico non produce energia
 La domanda di energia che si presenta nelle ore notturne viene interamente soddisfatta dalla rete elettrica locale.

Contabilizzazione dell'energia elettrica prodotta
A seconda della dimensione dell'impianto fotovoltaico, il titolare dell'impianto può scegliere diverse destinazioni dell'energia elettrica prodotta:
  

Impianto di potenza < 200 kWp
 Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto di potenza fino a 200 kW alimentato da fonti rinnovabili, può, in alternativa:
1. Vendere l’energia elettrica prodotta sul mercato libero:
- attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi;
- attraverso la Borsa elettrica.
2. Vendere l’energia elettrica prodotta al gestore di rete cui l’impianto è collegato.
3. Usufruire del servizio di scambio sul posto.
  

Impianto di potenza > 200 kWp
 Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto di potenza maggiore di 200 kW alimentato da fonti rinnovabili, può, in alternativa:
1. Vendere l’energia elettrica prodotta sul mercato libero:
- attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi;
- attraverso la Borsa elettrica.
2. Vendere l’energia elettrica prodotta al gestore di rete cui l’impianto è collegato.

La differenza fra i due casi risiede unicamente nella possibilità data agli impianti di piccola dimensione di usufruire del servizio di scambio sul posto.

Sulla base della scelta effettuata ai fini della cessione dell’energia elettrica, si applicano, rispettivamente, i seguenti provvedimenti:

1. La vendita dell’energia elettrica sul libero mercato avviene nel rispetto di quanto previsto dalla delibera A.E.E.G. n. 168/03.

2. Le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell’energia elettrica sono definite dalla delibera A.E.E.G. n. 280/07 (Ritiro Dedicato).
Il soggetto cui rivolgersi per la stipula della convenzione è il G.S.E. (Gestore dei Servizi Elettrici).

3. La disciplina del servizio di scambio sul posto è definita dalla delibera A.E.E.G. n. 74/08.
Il soggetto cui rivolgersi per la stipula del contratto per il servizio di scambio sul posto è il G.S.E. (Gestore dei Servizi Elettrici).

Nei casi 1 e 2 il soggetto titolare dell’impianto si configura come produttore e vende l’energia elettrica.
Nel caso dello scambio sul posto, invece, il soggetto che richiede il servizio si configura come cliente finale, e pertanto:
- deve aver sottoscritto un contratto di fornitura (se è cliente vincolato) o i contratti di trasporto e di dispacciamento (se è cliente libero);
- non può vendere l’energia elettrica prodotta, ma solo utilizzarla, anche in maniera differita nel tempo, per coprire i propri consumi.

Approfondimenti:
Scambio sul posto
Vendita dell'energia
 
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